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[1]Il Governo emanera' il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio di Stato. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 giugno 1893.
[4]UMBERTO.
[5]Lacava. Giolitti.
[6]Visto, Pel Guardasigilli: Giolitti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 aprile 1894, n. 179
1Il Regio Decreto 26 aprile 1894, n. 179 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La legge 15 giugno 1893 n. 295, ed il presente Regolamento avranno esecuzione per tutto il Regno a cominciare dal 1° giugno 1894".
Testo in vigore dal 31 maggio 1894 al 16 dicembre 2009
