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[1]Il comune, nel quale ha sede il Collegio dei probi-viri, dovra' fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.
[2]Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
