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[1]In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giuria.

[2]L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.

[3]La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.

[4]Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art4 · fonte del testo

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