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[1]In ciascun Collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una Giuria.
[2]L'ufficio di conciliazione si compone di almeno due membri l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti dal presidente del Collegio o per turno da uno dei vice-presidenti, scelti uno fra gli industriali e uno fra gli operai nei modi fissati con l'art. 23.
[3]La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza o impedimento del presidente supplente, dove esiste, e di quattro membri, due industriali e due operai.
[4]Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'ufficio municipale, del luogo in cui ha sede il Collegio.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
