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[1]I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sara' trasmessa al pretore per la esecuzione.
[2]Ai testimoni e' deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30 giugno 1876.
[3]Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del codice penale.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
