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[1]I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sara' trasmessa al pretore per la esecuzione.

[2]Ai testimoni e' deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

[3]Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del codice penale.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art39 · fonte del testo

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