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[1]Per le controversie portate avanti la Giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, e preso atto che non riusci' la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.
[2]Se il componimento non avviene, la Giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, puo', ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, affine di verificare con processo verbale lo stato celle cose.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
