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Se il ricusato non dichiari di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la Giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in camera di consiglio.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
