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[1]Salva l'applicazione delle leggi penali pei fatti che costituiscono reato, il presidente, vice-presidente o membri del Collegio che violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.
[2]Il tribunale puo' infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi piu' gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilita' per non meno di un anno e non piu' di tre.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
