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[1]Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non piu' di venti membri. Dove le liste comprendono piu' di 500 elettori inscritti, puo' essere nominato un presidente supplente.
[2]Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purche' non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.
[3]I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una meta' dagli industriali e per una meta' dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe,
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
