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[1]Il Collegio si compone di un presidente e di non meno di dieci e non piu' di venti membri. Dove le liste comprendono piu' di 500 elettori inscritti, puo' essere nominato un presidente supplente.

[2]Il presidente, ed occorrendo il presidente supplente, sono nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Essi possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che, a norma delle leggi, possono essere nominati conciliatori, purche' non siano compresi nelle liste di cui all'art. 14.

[3]I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una meta' dagli industriali e per una meta' dagli operai fra gli eleggibili appartenenti alla rispettiva classe,

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art3 · fonte del testo

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