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[1]Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione e la Giuria non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie e' rinviato alla prossima udienza.

[2]Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

[3]I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di consiglio, e possono altresi' essere condannati ad una penalita' da lire 10 a 50.

[4]Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10 e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'art. 31.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art29 · fonte del testo

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