Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli eletti durano in carica quattro anni. Pero' il Collegio si rinnova ad ogni biennio per meta', tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.
[2]Nel primo biennio la rinnovazione e' determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianita'.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
