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[1]Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialita' e la fermezza che si convengono a persona proba e libera, dichiara costituito il Collegio.
[2]Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.
[3]Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la meta' dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.
[4]La costituzione degli uffici si fara' almeno ogni sei mesi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
