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[1]Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio puo' produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacita' elettorale e l'eleggibilita'.
[2]Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
