Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
