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[1]Ciascun Collegio e' istituito per decreto Reale sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura Industria e Commercio, sentito l'avviso delle Camere di commercio, delle Societa' operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso.
[2]L'avviso di questi Corpi dovra' essere dato entro il termine di un mese dalla pubblicazione del relativo invito che sara' fatta per cura del Ministero di Agricoltura e Commercio nel Bollettino della Prefettura locale.
[3]Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione ed il numero dei componenti.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
