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Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, quando abbiano compiuta l'eta' di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
