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Non sono elettori ne' eleggibili:
- a)gli interdetti e gli inabilitati;
- b)i condannati per oziosita', vagabondaggio o per mendicita' o per delitto di associazione per delinquere, incitamento all'odio tra le varie classi sociali, per delitti contro le liberta' politiche, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsita' in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidita' di lucro, finche' non abbiano ottenuta la riabilitazione;
- c)gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa quando siano cessati gli effetti della ammonizione e della vigilanza;
- d)coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carita';
- e)i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
