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[1]Nelle liste, tanto degl'industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.
[2]Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse: per le Societa' anonime sono iscritti gli amministratori; per le Societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.
[3]Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali, se non esercitano l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
