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[1]Per la elezione dei probi-viri si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriati, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio e' istituito.
[2]Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.
[3]Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se piu' sono i comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.
[4]La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
