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[1]Per la elezione dei probi-viri si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gli industriati, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio e' istituito.

[2]Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

[3]Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se piu' sono i comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

[4]La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art14 · fonte del testo

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