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[1]Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di probi-viri per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.
[2]Spetta altresi' ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa, legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
