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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della R. Marina, assimilati per la legge 1° giugno 1882 num. 787 (serie 3ª), ai militari di bassa forza, non possono cedersi o sequestrarsi. Alle stesse paghe e mercedi si estende l'applicazione della legge 17 giugno 1864 n. 1807.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Monza, addi' 30 giugno 1892.
[10]UMBERTO.
[11]S. de Saint Bon.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 9 luglio 1892 al 16 dicembre 2009
