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Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti: Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo; Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza; Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalita' tra provincia e provincia; Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati; Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali; Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime; Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali; Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali; Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 30 marzo 1907
