Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il carteggio ufficiale di Stato non potra' comprendere oggetti materiali non cartacei, ne' provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo speciali eccezioni per necessita' di pubblico servizio da determinarsi nel Regolamento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
