Art. 2
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Il carteggio ufficiale governativo, tanto in lettera chiusa, quanto in sotto-fasce contenenti carte, manoscritti, stampe o campioni, e' assoggettato alle relative tasse di affrancamento alle quali e' sottoposto il carteggio privato.
Testo in vigore dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
