Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Un Regolamento da approvarsi per Reale Decreto provvedera' alla esecuzione della presente Legge, che avra' effetto dal 1° gennaio 1875, dalla quale data rimarranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sulla franchigia postale.
[2]E' pero' data facolta' al Governo di anticipare di un trimestre la esecuzione della presente Legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 14 giugno 1874.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]M. Minghetti. S. Spaventa.
Testo in vigore dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
