Art. 13
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[1]Ciascun Ministero inscrivera' nei propri Bilanci passivi la somma occorrente per il servizio postale.
[2]Il Ministero delle Finanze inscrivera' inoltre nel proprio Bilancio passivo al Capitolo Officine delle carte-valori la somma occorrente per la fabbricazione dei francobolli e delle cartoline postali di Stato.
Testo in vigore dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
