Art. 12
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Chiunque avra' fatto uso di francobolli o di cartoline postali di Stato per trasmissione di corrispondenze private sara' punito con una multa equivalente a cento volte la tassa di affrancamento delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale multa possa essere inferiore a lire 50.
Testo in vigore dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
