Art. 11
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[1]Sara' sottoposto al pagamento della meta' delle tasse di affrancamento stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale diretto dai Sindaci alle seguenti Autorita', la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi Comuni:
[2]Prefetti, Sotto-Prefetti ed Ufficiali di pubblica sicurezza;
[3]Procuratori generali, Presidenti di Tribunali, Procuratori del Re, Giudici istruttori e Pretori;
[4]Intendenti di finanza ed Agenti delle imposte erariali;
[5]Comandanti dei Distretti militari e dei Carabinieri Reali.
[6]Uguale riduzione di tassa sara' applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi Comandanti di Corpo e coll'Uffizio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovra' risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.
[7]L'affrancamento delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sara' obbligatorio e fatto mediante francobolli ordinari e contrassegno del mittente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
