Art. 9
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, num. 1984; 30 maggio 1875, num. 2517; 29 marzo 1877, num. 3767; 3 aprile 1879, num. 4810; e 14 luglio 1881, num. 301.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 aprile 1883.
[4]UMBERTO.
[5]Berti. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 aprile 1883 al 16 dicembre 2009
