Art. 7
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[1]Entro trenta giorni da che la perizia e' stata accettata dalle parti, od e' divenuta esecutiva per sentenza del magistrato, l'Erario dovra' pagare agli interessati la totale somma stabilita per gli alberi morti o deperiti e la prima annata di raccolto dei vigneti distrutti. Le altre annate saranno pagate al 1° settembre di ogni anno.
[2]Il Consorzio delle provincie dovra' rivalere della sua rata lo Stato in base all'importo della totale spesa che ricade nella competenza di ciascun anno col limite e colle proporzioni stabilite dall'articolo 5.
Testo in vigore dal 30 aprile 1883 al 16 dicembre 2009
