Art. 4
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[1]Qualora le parti non si accordino sulla scelta di un perito, la perizia e deferita alla Commissione di cui all'articolo precedente, ed in questo caso e' a carico del proprietario la meta' degli onorari del perito nominato dal presidente del Tribunale civile.
[2]Qualora le parti non intendano di acquietarsi alla stima possono, entro 30 giorni dal deposito presso la cancelleria della Pretura locale, esperire la propria azione innanzi la autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 30 aprile 1883 al 16 dicembre 2009
