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Un regolamento approvato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilira' la forma dei punzoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d'argento dovranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio, il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da concedersi per i diversi titoli e per le diverse qualita' di oggetti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio, e la circoscrizione e i doveri degli uffici di saggio.
Testo in vigore dal 1 giugno 1872 al 16 dicembre 2009
