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[1]I lavori d'oro e d'argento che, senza essere al disotto del piu' basso dei titoli indicati dalla legge, non si ragguagliano esattamente a uno di essi, saranno marchiati come se fossero a titolo legale immediatamente inferiore a quello verificato col saggio.
[2]Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea.
[3]E' rifiutato il marchio se la dichiarazione e' scoperta erronea dal saggiatore.
Testo in vigore dal 1 giugno 1872 al 16 dicembre 2009
