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[1]La presente legge andra' in vigore un anno dopo la sua promulgazione. Resteranno allora abrogate tutte le leggi esistenti intorno alla garanzia dei metalli preziosi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Napoli, addi' 2 maggio 1872.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CASTAGNOLA.
Testo in vigore dal 1 giugno 1872 al 16 dicembre 2009
