Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I contravventori alle disposizioni della presente legge e del regolamento, di cui all'art. 1, sono puniti con la pena dell'ammenda da lire 100 a Per i recidivi, oltre la pena pecuniaria, si applichera' quella dell'arresto fino a venti giorni.
[2]L'applicazione delle pene suddette si fara' senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'autorita' amministrativa, a tutela della sanita', pubblica, e delle pene sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
