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[1]Quelli fra i prodotti sopra accennati, che saranno tassativamente indicati dal consiglio superiore di sanita', dovranno prima di esser messi in commercio, essere sottoposti al controllo dello Stato per verificarne la genuita'.
[2]La spesa del controllo sara' a carico del produttore.
[3]Il consiglio superiore di sanita' potra' stabilire norme speciali per questo controllo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
