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[1]I contravventori alle disposizioni della presente legge e del Regolamento, di cui all'articolo 1, sono puniti con la pena dell'ammenda da lire cento a cinquecento.
[2]Per i recidivi, oltre la pena pecuniaria, si applichera' quella degli arresti fino a giorni venti.
[3]L'applicazione delle peno suddetto si fara' senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'Autorita' amministrativa a tutela della Sanita' pubblica, e delle pene sancite dal Codice penale pei reati da essa previsti.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899.
[6]UMBERTO.
[7]Pelloux.
[8]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
