Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1900 al 4 luglio 1901. Leggi il testo vigente →
[1]I prodotti sopraccennati potranno, per assicurarne la genuinita', essere sempre sottoposti a controllo nei laboratori scientifici dipendenti dalla Direzione della Sanita' od in altri che saranno indicati dal Ministro dell'Interno sul parere conforme del Consiglio Superiore di Sanita'.
[2]E sul parere dello stesso Consiglio saranno stabiliti i prodotti da controllarsi e con quali norme.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 4 luglio 1901
