Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno nessuno puo' fabbricare a scopo di vendita:
- a)Vaccini;
- b)Virus;
- e)Sieri curativi;
- d)Tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine.
[2]Le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione e le modalita' concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito Regolamento, sul parere del Consiglio Superiore di Sanita', ed inteso il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1900 al 16 dicembre 2009
