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[1]Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e' autorizzato a provvedere con speciale regolamento alle norme per la verifica e constatazione di fatto per l'esecuzione della presente legge, incaricandone gli ufficiali sanitari comunali e agenti doganali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[4]UMBERTO.
[5]BARAZZUOLI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 31 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
