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Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pongono in vendita, esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina o altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte, devono:
- a)imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formola: burro artificiale, oppure: margarina;
- b)indicare con caratteri grandi e chiari, con l'istessa formola, la natura dell'articolo sui recipienti, tele, carte, involti;
- c)esprimere la qualita' artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;
- d)tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualita' artificiale colla formola suddetta.
Testo in vigore dal 31 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
