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Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pongono in vendita, esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina o altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte, devono:

  • a)imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formola: burro artificiale, oppure: margarina;
  • b)indicare con caratteri grandi e chiari, con l'istessa formola, la natura dell'articolo sui recipienti, tele, carte, involti;
  • c)esprimere la qualita' artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;
  • d)tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualita' artificiale colla formola suddetta.

Testo in vigore dal 31 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;356~art1 · fonte del testo

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