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[1]Ai termini dell'art. 12 della legge 20 luglio 1890 il servizio tecnico ed amministrativo per la costruzione delle anzidette opere, resta esclusivamente affidato al Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]Le Commissioni istituite per l'alta vigilanza delle opere medesime restano in ufficio con carattere consultivo nei riguardi tecnico-igienici.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.
[5]UMBERTO
[6]Genala. Grimladi.
[7]Visto: Il Guardasigili: Santamaria-Nicolini.
Testo in vigore dal 17 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
