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In aggiunta alle somme preindicate, e' accordata per maggiori spese imprevedute, per spese di liti, di transazione e per altre spese eventuali relative alle dette opere, la somma di L. 1,500,000, da stanziarsi quando occorrera' ed in proporzione del bisogno, nello stato di previsione della spesa o colla legge di assestamento del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 17 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
