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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Fermo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1890 n. 6878 (serie 3ª), il Governo del Re e' autorizzato, sino al 31 dicembre 1896, a destinare, con Regio decreto, alle funzioni di vice pretore gli uditori giudiziari che abbiano compiuto sei mesi di tirocinio. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 luglio 1894.
[10]UMBERTO.
[11]CALENDA.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1896, n. 548
1La L. 24 dicembre 1896, n. 548 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la facolta' concessa dal presente articolo e' prorogata fino al 31 dicembre 1898.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1897 al 10 gennaio 1899
