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Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie, che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all'articolo 183 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
