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[1]Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascuno assegnate, saranno comunicati ai Consigli delle provincie e dei comuni interessati perche' possano fare le loro osservazioni.
[2]Si reputeranno assenzienti quelle provincie e quei comuni che nel termine di tre mesi dalla data della notificazione non abbiano prodotto opposizioni od osservazioni in contrario.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
