Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Pei porti e le spiaggia di prima categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quella per la difesa militare e la sicurezza dello Stato, sono a carico esclusivo dello Stato.

[2]Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolera' come pei porti, cui potra' quello scalo essere assimilato.

Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-07-16;2518~art4 · fonte del testo

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