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[1]Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a coordinare ed a raccogliere in unico testo le disposizioni di questa legge e quelle altre del titolo IV della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F sulle opere pubbliche, che non essendo state modificate dalla presente, o non trovandosi in opposizione con la medesima, continueranno ad aver vigore.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino, addi' 16 luglio 1884.
[4]UMBERTO.
[5]Genala. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
