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Nulla e' innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e cosi' pure per le opere che siano in costruzione nei porti, che trovansi presentemente inscritti nella quarta classe, per le quali lo Stato continuera' a corrispondere i sussidi promessi a termini dell'articolo 198 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F.

Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-07-16;2518~art31 · fonte del testo

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