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Nulla e' innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e cosi' pure per le opere che siano in costruzione nei porti, che trovansi presentemente inscritti nella quarta classe, per le quali lo Stato continuera' a corrispondere i sussidi promessi a termini dell'articolo 198 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
