Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Secondo le norme stabilite dallo articolo antecedente, il Governo del Re, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e sentiti pure i Consigli delle provincie e dei comuni, nel modo indicato dall'articolo 7, approvera' con decreti Reali gli elenchi delle nuove classificazioni di cui agli articoli precedenti, nonche' delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi.
[2]Ai porti che interessano la difesa militare e la sicurezza dello Stato, sara' provveduto di concerto dai Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Marina.
[3]Colle stesse norme sara' provveduto nell'avvenire alle aggiunte e' variazioni nella prima categoria, ed ai passaggi da una ad altra classe de'porti di seconda categoria.
[4]Delle maggiori o minori somme, che per effetto di queste aggiunte, variazioni e passaggi, si avessero da richiedere per le spese ordinarie de'porti dovra' essere data apposita dimostrazione da allegarsi allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno, a cominciare dal quale il porto apparterrebbe alla nuova classe.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
