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[1]Sara' data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del Consorzio, salvi gli effetti del conto finale quando si tratti di opere nuove.
[2]Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dalla impugnata liquidazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1884 al 22 dicembre 2008
